lunedì 8 giugno 2009

DOMANDA DA 100 MILIONI: MA E' CONSENTITO LO SCARICO ALL'INTERNO DEL PARCO TALENTI DELLE TERRE CHE PROVENGONO DAI CANTIERI DI RIONE RINASCIMENTO ?

ABBIAMO DOCUMENTATO NEI NOSTRI VIDEO GLI IMPONENTI RIPORTI DI TERRE ALL'INTERNO DEL PARCO TALENTI, PROVENIENTI PROBABILMENTE DAGLI SCAVI PER I VARI QUARTIERI DI RIONE RINASCIMENTO.
Vedete il proposito il nostro video "Salviamo il terzo parco di Roma, Parco Talenti", al seguente link:

http://www.youtube.com/watch?v=IhNktarqg58&feature=channel_page

NEI RIPORTI, SPECIE QUELLI LUNGO VIA DI CASAL BOCCONE, SONO PROBABILMENTE PRESENTI SCHIFEZZE DI VARIO GENERE, TANTO CHE HANNO COMINCIATO ADDIRITTURA A SECCARSI I PINI LI' ESISTENTI, vedilo nel video "Roma-Parco Talenti: si piantano palme, si seccano i pini", al seguente link:
http://www.youtube.com/watch?v=Vfvt7aMGOy4&feature=channel_page

GLI IMPONENTI RIPORTI SONO STATI ANCHE DOCUMENTATI IN ALCUNE FOTO PUBBLICATE QUALCHE TEMPO FA DAL CORRIERE DI MONTESACRO, UNA DELLE QUALI RIPRODUCIAMO QUI A FIANCO.

Ma una curiosità ci prende, ma questi riporti di terra sono ammessi dalla legge ? Con l'aiuto degli amici del Comitato via Casal Boccone, che ringraziamo cordialmente vediamo un pò la situazione.

TERRE E ROCCE DA SCAVO - PRODUZIONE E RIUTILIZZO
Le terre e rocce da scavo sono classificate come rifiuto speciale la cui gestione deve avvenire nel rispetto delle modalità di deposito temporaneo (D. Lgs. 16 gennaio 2008 n, 4, recante modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 183 comma 1 lett. m), e attraverso l'avvio a recupero ovvero a smaltimento in impianti idonei debitamente autorizzati (art. 208).
(VAI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 4/2008: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/Testi/08004dl.htm )

L'art. 186 del d lgs n. 152/2006, come modificato dal d. lgs. n. 4/2008, permette, invece, la gestione di terre e rocce da scavo al di fuori del regime dei rifiuti in presenza di ben precise e particolari condizioni, ED E' QUESTO IL CASO DELLE TERRE PROVENIENTI DAGLI SCAVI DI RIONE RINASCIMENTO !

Le condizioni obbligatorie e contestuali per cui è possibile la gestione di tale materiale al di fuori del regime dei rifiuti sono le seguenti (art. 186 comma 1):
a) il riutilizzo deve avvenire all'interno di interventi e opere preventivamente individuati e definiti;
(DOMANDA: sono stati prevenivamente individuati interventi ed opere all'interno del Parco Talenti nel cui ambito riutilizzare il terreno ?)
b) deve essere certo l'integrale riutilizzo sin dalla fase della loro produzione;
c) il riutilizzo integrale deve avvenire senza trattamenti o trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale;
d) deve essere garantito un elevato livello di tutela ambientale;
(DOMANDA: è stato garantito questo elevato livello di tutela ambientale, considerato che un anfiteatro naturale è stato colmato, uno storico fontanile interrato, ed il pregevole percorso fra i pini al termine del Parco verso via Ugo Ojetti attualmente appare quasi del tutto interrato ?)
e) terre e rocce da scavo non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica (anche se il livello di inquinamento del sito di produzione fosse inferiore ai limiti del sito
di destinazione);
(DOMANDA: se questa norma è stata rispettata perchè si stanno seccando i pini nell'area interessata a interri lungo via di Casal Boccone ?)
f) il materiale da riutilizzare deve essere compatibile con il sito di destinazione (litologia, granulometria, geomeccanica, etc..);
g) deve essere dimostrata la certezza del riutilizzo.
Nei processi industriali, come sottoprodotto, in sostituzione dei materiali di cava deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183 comma 1 lett. p del citato d. lgs. n. 4/2008;
La sussistenza dei suddetti requisiti, ai fini dello svincolo delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti, deve avvenire nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei progetti da cui si
originano tali materiali (VIA, AIA, PdC ovvero DIA) e ivi verificati dalle amministrazioni competenti (art. 186 comma 2 e 3).
(DOMANDA: considerato che appare evidente la realizzazione di imponenti interri, ed avrebbero dovuto essere pertanto acquisite le necessarie autorizzazioni, questi requisiti sono stati verificati da parte delle amministrazioni competenti nell'ambito dell'iter di approvazione dei progetti ?)
Il soggetto preposto allo svincolo dal regime dei rifiuti non è più l'ente che rilascia l'autorizzazione all'intervento di destinazione, ma quello competente ad autorizzare lo scavo da cui si originano le terre e rocce.
Il riutilizzo può avvenire nel medesimo intervento di produzione ma anche in interventi diversi ed il processo di produzione e riutilizzo non deve necessariamente essere contemporaneo, ma preventivamente individuato.
Nel caso di utilizzo non contestuale alla produzione, devono essere definite le caratteristiche del sito di deposito ai fini della tutela ambientale; deposito che non può protrarsi per più di un anno, nel caso di riutilizzo in sito differente, ovvero tre anni nel caso di riutilizzo nel medesimo sito.
(DOMANDA: da quanto tempo appare evidente la presenza degli enormi interri all'interno del Parco ? Da quanto si stanno protraendo ? Sono state definite le caratteristiche del Parco quale evidente sito di deposito ai fini della tutela ambientale ?)

La richiesta del parere ARPAT non è più obbligatoria.
Lo svincolo dal regime dei rifiuti di terre e rocce da scavo avviene contestualmente al rilascio del permesso a costruire ovvero alla perfezionamento della DIA.
Con la comunicazione di fine lavori gli interessati devono dimostrare l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce da scavo eventualmente svincolate dal regime dei rifiuti (modulistica predisposta dalla provincia) ovvero dimostrare con i formulari l'avvio a recupero o a smaltimento delle terre e rocce da scavo gestite come rifiuti.
(CONSTATAZIONE: ricordiamo ai tecnici e dirigenti responsabili del comune di Roma che queste norme non sono eludibili, e quand' anche fossero state violate, come appare possibile, in sede di accertamenti sulla futura comunicazione di fine lavori da parte della società realizzatrice dei lavori del Parco, tecnici e dirigenti sono responsabili in merito all'accertamento dell'effettiva situazione, e possono essere responsabili di omissione di atti d'ufficio ove vogliamo prescindere da quella che è la reale situazione sul terreno).

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 186 come modificato dal d. lgs. n. 4/2008, per i progetti di riutilizzo autorizzati ai sensi del precedente art. 186 e in corso di realizzazione ovvero per quelle
richieste di riutilizzo in corso di autorizzazione, gli interessati devono presentare entro 90 gg (entro la data del 13/05/2008) la documentazione necessaria ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del nuovo art. 186, senza che ciò comporti ripetizioni o sospensioni dei procedimenti in corso (VIA, AIA, PdC e DIA).
L'HANNO FATTO ? QUESTA E' UNA DOMANDA CHE INDIRIZZIAMO AL COMUNE DI ROMA ED AL MUNICIPIO IV.

Per chi vuole ulteriormente approfondire:
http://docs.google.com/gview?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=121bed5a9061293e&mt=application%2Fpdf