lunedì 12 aprile 2010

UN'IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA IN MERITO A MESSAGGI OFFENSIVI SU FACEBOOK: ATTENTI, PUO' SCATTARE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO !

UNA IMPORTANTE SENTENZA RECENTISSIMA DEL TRIBUNALE DI MONZA, CHE CHI UTILIZZA FACEBOK DEVE TENERE BEN PRESENTE:
FONTE: DA ALTALEX.IT:

Messaggi offensivi su Facebook: scatta la condanna al risarcimento del danno
Tribunale Monza, sez. IV civile, sentenza 02.03.2010 n° 770 (Simone Marani)

E’ tenuto al risarcimento del danno colui che lede la reputazione, l’onore o il decoro di una persona mediante l’invio di un messaggio per il tramite del social network “Facebook”.
Lo ha deciso il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, con la sentenza 2 marzo 2010, che segnaliamo per essere stata la prima, in Italia, a trattare di uno dei siti di condivisione più popolari al mondo.
Il caso
Tizia, portatrice di una particolare tipologia di strabismo, definita “esotropia congenita”, conosce Caio, tramite “Facebook”, con il quale incomincia una vera e propria relazione sentimentale.
Il ragazzo, evidentemente assillato dalle continue e pressanti attenzioni della donna, decide di inviare a quest’ultima, sempre mediante l’utilizzo del social network in questione, un messaggio, ben visibile da altri utenti, con il quale, oltre ad intimarle di cessare ogni rapporto con il medesimo, non solo infieriva sull’aspetto fisico della giovane, ma rendeva palesi determinati gusti sessuali di quest’ultima, ledendo, in tal modo, la reputazione, l’onore ed il decoro della ragazza.
Per tale motivo, Caia decide di adire le vie legali, chiedendo al magistrato il risarcimento del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale, conseguente alla lesione subita.
Il social network quale strumento di diffusione dell’espressione lesiva della reputazione
Facebook è, attualmente, di sicuro uno dei più noti social network ad accesso gratuito, sorto nel 2004 ad opera del giovane studente di Harvard Mark Zuckerberg, all’interno del quale gli utenti possono creare dei propri “profili personali” contenenti fotografie, video, informazioni personali e liste di interessi, oppure scambiarsi messaggi, sia pubblici che privati, ed aderire a gruppi di amici.
In altre parole, Facebook consente agli utenti di fruire di alcuni servizi tra i quali l’invio e la ricezione di messaggi, fino alla possibilità di scrivere sulla bacheca di altri amici, decidendo di impostare diversi livelli di condivisione di tali informazioni. E’ evidente di come gli utenti del social network siano consapevoli del fatto che altre persone possano prendere visione delle informazioni scambiate in rete, anche indipendentemente dal loro consenso. E’ quello che accade mediante lo strumento del “tagging”, il quale permette al soggetto “taggato” di copiare fotografie, video e messaggi pubblicati all’interno delle bacheche o profili altrui.
Come rilevato dal Tribunale di Monza, sebbene il sito offra ai soggetti iscritti grandi possibilità di relazionarsi con gli altri, molti sono i rischi delle “potenziali esondazioni dei contenuti che vi si inseriscono”, contenuti il più delle volte sottratti alla disponibilità dell’autore per effetto della procedura appena accennata.
La soluzione accolta dalla giurisprudenza di merito
L’istituto del danno non patrimoniale è, probabilmente, quello che più di ogni altro, negli ultimi anni ha visto un progressivo innalzamento dell’attenzione da parte della giurisprudenza, in particolare di legittimità. A tal proposito si ricorda come, secondo l’orientamento tradizionale di tipo restrittivo, si rinvenisse la risarcibilità del danno non patrimoniale solo nei casi in cui il fatto costituisse reato, interpretando limitatamente il disposto dell’art. 2059 c.c., il quale restringe la risarcibilità di tale voce di danno ai “soli casi determinati dalla legge”. Com’è risaputo, la Corte Costituzionale, con la sentenza 30 giugno - 11 luglio 2003, n. 233 disattese tale impostazione, affermando il principio secondo il quale il risarcimento del danno non patrimoniale doveva essere concesso in caso di lesione di qualsiasi “valore” di rilievo costituzionale.
Il danno non patrimoniale è sì risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, ma questi si dividono in due gruppi: a) le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato); b) quelle in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge, deve ammettersi sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato, in modo grave, un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge (Cass., Sez. Un., sentenza 16 febbraio 2009, n. 3677).
Sul punto, il Tribunale di Monza, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità, precisa come “nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive – tra i vari pregiudizi non patrimoniali – un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento” (Cass. Sez. Un., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 e n. 26975).
Secondo il giudice territoriale, nella specie deve essere affermata la risarcibilità del danno morale soggettivo, quest’ultimo inteso cometranseunte turbamento dello stato d’animo della vittima del fatto illecito, ovvero come insieme delle sofferenze inflitte alla danneggiata dall’evento dannoso, del tutto indipendentemente dalla rilevanza penalistica del fatto.
Rilevanza che, secondo il giudice, si potrebbe ravvisare nel fatto sussumibile nell’ambito della previsione normativa di cui all’art. 594 (ingiuria) e, soprattutto all’art. 595 (diffamazione) c.p. “alla luce del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe ad ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging”.

(Altalex, 30 marzo 2010. Nota di Simone Marani)

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