martedì 28 dicembre 2010

AVETE APPORTATO MODIFICHE INTERNE AL VOSTRO APPARTAMENTO, BALCONI DIVENUTI VERANDE CHIUSE, SOTTOTETTI RESI ABITABILI, TRASFORMAZIONE DI RIPOSTIGLI IN BAGNI, ABBATTIMENTO DI TRAMEZZI, MODIFICHE VARIE ? A TALENTI I CASI SONO TANTIO, E LA LEGGE 122/2010 NE PREVEDE L'OBBLIGO DI DENUNCIA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010, TERMINE OGGI SLITTATO AL 28 FEBBRAIO 2011. ECCO COSA DOVETE FARE

La sanatoria catastale, prevista dal decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, consente ai cittadini non in regola di provvedervi entro il 31 dicembre 2010. Entro fine anno i proprietari e/o i titolari di altri diritti reali sugli immobili non censiti e di quelli oggetto di interventi edilizi con variazione di consistenza devono presentare una dichiarazione di aggiornamento. LA SANATORIA: Tale sanatoria catastale non è da confondere assolutamente con una eventuale sanatoria edilizia. Infatti quando gli immobili sono conformi a vecchi permessi o concessioni edilizie, la procedura dell’accatastamento avviene in tempi differiti ma sempre lecita. Nel caso invece che dopo gli accertamenti ci si ritrovi difronte a difformità urbanistiche o a veri e propri abusi edilizi, allora si passa da un livello di responsabilità civilistico, e quindi di carattere esclusivamente finanziario, ad una responsabilità di tipo penale amministrativa.
CIRCOLARE 3/2010: Considerata la rilevanza della materia, l’Agenzia del Territorio ha emanato la Circolare n. 3/2010, di interpretazione dell’art. 19 del D.L. 78/2010  convertito nella legge n. 122/2010, al fine di fornire una panoramica sulle novità di maggior rilievo. 
La nuova normativa disponde che, per le locazioni e le compravendite degli immobili non correttamente censiti: “gli atti pubblici e le scritture private autenticate che hanno per oggetto il trasferimento, lo scioglimento o la costituzione di un diritto reale su un fabbricato urbano devono contenere, a pena di nullità, oltre al corretto identificativo catastale anche il riferimento alla planimetria depositata presso l’Agenzia del Territorio nonché una dichiarazione degli intestatari circa la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto“. In sintesi la mancata corrispondenza allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie rende nulli i contratti di locazione o compravendita. In fase di conversione è stato deciso che la dichiarazione sulla conformità può essere sostituita da una attestazione rilasciata da un tecnico abilitato.
MAGGIORI INFORMAZIONI QUI
COSA FARE ? SE NE E' OCCUPATO IL CORRIERE DELLA SERA-ROMA DEL 21 DICEMBRE 2010, NELLA RISPOSTA ALLA LETTERA DI UNA CITTADINA:
Naturalmente gli indirizzi indicati servono per chi risiede nel municipio di appartenenza della signora che ha scritto. Voi potete trovare tutti i telefoni del Municipio IV QUI.

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