lunedì 23 settembre 2013

CI INFORMA IL CDQ SALVIAMO TALENTI A PROPOSITO DELLA DEVASTANTE NUOVA DELIBERA BUFALOTTA: Il Movimento 5 Stelle, con l'aiuto di associazioni e CDQ del Municipio presenta in Consiglio Comunale un ORDINE DEL GIORNO nel quale si chiede con forza al sindaco Marino la REVOCA della delibera di giunta capitolina n. 127/2013, l'ennesimo regalo ai palazzinari della Giunta Alemanno, un ALTRO MILIONE DI METRI CUBI DI RESIDENZIALE al posto di servizi nel Piano di area Bufalotta !!! Ora vedremo se il sindaco Marino raccoglie veramente l'appello CONTRO ALTRO CEMENTO che sale dalla cittadinanza !!!!

UN COMUNICATO DEL CDQ SALVIAMO TALENTI:

DICIAMO NO AD ALTRO CEMENTO LUNGO VIA BUFALOTTA !!!
Il Movimento 5 Stelle, con l'aiuto di associazioni e CDQ del Municipio presenta in Consiglio Comunale un ORDINE DEL GIORNO nel quale  si chiede con forza al sindaco Marino la REVOCA della delibera di giunta capitolina n. 127/2013, l'ennesimo regalo ai palazzinari della Giunta Alemanno, un ALTRO MILIONE DI METRI CUBI DI RESIDENZIALE al posto di servizi nel Piano di area Bufalotta !!! Ora vedremo se il sindaco Marino raccoglie veramente l'appello CONTRO ALTRO CEMENTO che sale dalla cittadinanza !!!!

ECCO DI SEGUITO L'ORDINE DEL GIORNO:

MOZIONE - Ex art. 109

L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE
PREMESSO CHE

• la direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 42/2001/CE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 21.07.2001, L 197/31), ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri di introdurre la Valutazione Ambientale Strategica obbligatoria a partire dal 21 luglio 2004, nei programmi urbanistici;
• il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale", da ultimo in particolare integrato con D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 e D. Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219, recepivano la predetta direttiva comunitaria e, in particolare l'art. 7 comma 4 del citato D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevedendo che "sono sottoposti a valutazione ambientale strategica… i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale", e che "le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati - OSSIA ANCHE QUELLO IN ESAME - sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente";

TENUTO CONTO
• del Regolamento in materia di partecipazione della cittadinanza alla trasformazione urbanistica approvato dal Comune di Roma con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006;
• del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. - Testo Unico degli enti locali, ed in particolare l'art. 34, recante "Accordi di programma";
• del testo del suddetto D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da ultimo modificato a seguito dell'approvazione del D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33, recante norme in materia di "trasparenza della pubblica amministrazione";

CONSIDERATO CHE
• il testo del suddetto D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. è stato da ultimo modificato a seguito dell'approvazione del citato D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33, recante norme in materia di trasparenza della pubblica amministrazione";
• Roma Capitale ha approvato con la delibera di Giunta Comunale in oggetto imponenti ed impattanti modifiche all'accordo di programma in oggetto senza sottoporre tale modifica né a Valutazione Ambientale Strategica né eventualmente allo strumento della Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. di cui all'art. 12 del citato D. Lgs. 152/2006, in violazione della citata direttiva n. 42/2001/CE, dello stesso D. Lgs. 152/2006 e del "Regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana" del Comune di Roma approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006;
• nelle premesse della stessa delibera di G.C. in oggetto n. 127 del 5 aprile 2013 sono addirittura errati i riferimenti di legge, in quanto è erroneamente citato l'art. 34 del D.Lgs. 142/1990, recante "Ordinamento delle autonomie locali" ed in particolare "Elezione del sindaco e del Presidente della Provincia" e non correttamente l'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. - Testo Unico degli enti locali, recante appunto "Accordi di programma";
• le cogenti modifiche introdotte nel citato D. Lgs. 267/2000 dal citato D. Lgs. 33/2013 prevedono l'istituzione dell'obbligo di pubblicità degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche, fra cui rientra a tutti gli effetti la consistente modifica dell'Accordo urbanistico in questione;
• fra tali cogenti modifiche è prevista all'art. 5 l' introduzione del nuovo istituto del c.d. "diritto di accesso civico", nuova forma di accesso che mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione), a seguito di cui tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato;
• nella delibera di giunta in oggetto n. 127 del 5 aprile 2013 si fa riferimento ai seguenti atti e documenti non allegati che rivestono particolare rilevanza per una corretta valutazione dell'impatto in termini di carico urbanistico delle modifiche che si vorrebbero apportare alla Convenzione in oggetto, in particolare:
• nella "verifica trasportistica in merito alla variante oggetto di approvazione", nell'ambito della quale risulta si sia proceduto a "un'analisi dettagliata della domanda generata/attratta da ogni singola struttura, sia dal punto di vista della quantità degli spostamenti generati/attratti che da quello degli intervalli orari" (Delibera in oggetto - p. 3);
• nella "Stima e differenziato monitoraggio sulla più ampia distribuzione oraria degli spostamenti degli addetti (circa 10.450) e dei residenti (circa 10.500) si è considerato anche - non è dato comprendere su quali basi - un movimento medio giornalieri di circa 53.000 visitatori del centro commerciale" (Delib. in oggetto - p. 3);
• viene dichiarata come "effettuata con esito positivo, nel senso di un minore impatto sulla mobilità, la ricostruzione della domanda di trasporto in funzione delle nuove destinazioni d'uso residenziali in luogo di quelle non residenziali", evidentemente nell'ambito supponendo apposito doveroso e documentato studio (Delib. in oggetto - p.3);
• pur non essendo stato condotto alcun intervento partecipativo e pur non essendo stata messa a disposizione della cittadinanza ai sensi della normativa succitata fondamentale documentazione per una valutazione della reale incidenza delle modifiche di cui alla delibera in oggetto, la delibera stessa dichiara:
1. "la proposta di modifica al programma di interventi Bufalotta ha richiesto l'acquisizione di molteplici pareri di uffici interni ed esterni all'Amministrazione di Roma Capitale" (Delib. in oggetto - p. 4);
2. "pertanto ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241e s.m.i. è stata convocata una conferenza di servizi per sottoporle modifiche proposte al Programma degli Interventi Bufalotta all'esame degli uffici competenti" (Delib. in oggetto - p. 4);

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
• la succitata conferenza di servizi è stata chiusa con la determinazione dirigenziale n. QF/575/2012 del 10 agosto 2012 - protocollo Dipartimento Programmazione ed attuazione urbanistica N. GQ 17238 del 10 agosto 2012" (Delib.in oggetto - p. 4);
• “con determinazione dirigenziale n. QI/826/2012 del 3 agosto 2012 la U.O. Lottizzazioni Convenzionate ha perfino approvato una variante tecnica alle opere di urbanizzazione primaria" (Delib.in oggetto - p. 4), ancora una volta senza alcuna forma di partecipazione;
• è stato addirittura stipulato l'atto di obbligo a rogito Dottor Pietro Mazza in data 17.12.2012, con il quale la società contraente "Idea FIMIT SGR S.p.A. si è ulteriormente impegnata a ottemperare a tutti gli impegni ed oneri previsti dalla modifica in oggetto";
• le modifiche da non residenziale a residenziale di ben il 30% dell'edificazione contemplate della delibera in oggetto comporterebbero un devastante e non sopportabile aumento di popolazione residente nelle aree interessate per circa 20 mila nuovi residenti";
• l'art. 5 comma 1 del citato D. Lgs. n. 33/2013 che ricorda "l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione";
• la delibera in oggetto prevede quali oneri compensatori una articolata serie di opere pubbliche ricadenti nell'intero Municipio III - ex IV per le quali non è stata mai condotto alcun iter di partecipazione nei confronti della cittadinanza, come di seguito elencate:
1. "recinzione lungo il confine fra il Parco delle Sabine ed il Viadotto Gronchi";
2. "una nuova adduttrice idrica potabile per far fronte al fabbisogno degli abitanti della centralità " (a dimostrazione del fatto che ancora una volta è il comune di Roma, ossia tutti noi cittadini, a doversi far carico di insufficienze nel rifornimento idrico dell'imponente carico urbanistico residenziale già realizzato dagli operatori privati);
3. non meglio precisate "opere infrastrutturali generali esterne al perimetro di Convenzione consistenti in interventi urgenti richiesti dal governo del territorio, Municipio IV (ossia la giunta precedente !), su edifici di proprietà dell'Amministrazione Capitolina, sul verde pubblico, sulla viabilità";
4. "un asilo nido per 60 bambini nell'area S3, un asilo nido per 60 bambini ed una scuola materna da tre sezioni dell'area S6, un centro anziani-bocciofili ed una scuola materna da sei sezioni nell'area S7, un complesso di attrezzature sportive nell'area S9";

VISTO CHE
• la delibera in oggetto riprende nella sostanza precedenti previsioni della Delibera di G.C. n. 218/2007, su cui aveva a suo tempo espresso in data 19.12.2007 parere contrario il Municipio IV - oggi III;
• la delibera in oggetto riprende previsioni di aumento dell'edilizia residenziale nelle aree lungo l'ipotetico prolungamento della linea Metro B1 Jonio-Bufalotta che sono state oggetto di una ferma ed accanita opposizione della cittadinanza e suoi Comitati di quartiere ed associazioni, in particolare in occasione del Procedimento Partecipativo per l'approvazione di tale prolungamento, a seguito del quale l'iter per la realizzazione dell'opera è stato sospeso da parte del comune di Roma nel Luglio 2012;
• l'originaria Convenzione urbanistica Programma degli Interventi Bufalotta è stata approvata con deliberazione del C.C. di Roma n. 167 del 9 settembre 1998,
• la delibera in oggetto comporta modifiche sostanziali ed estremamente impattanti sul territorio alla suddetta Convenzione;
• le competenze in materia spettano ai sensi dell'art. 42 del citato D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. al Consiglio Comunale di Roma;
• nella delibera in oggetto è stata inserita una clausola sospensiva, quando in chiusura della delibera si prevede che "la presente modifica alla convenzione urbanistica relativa al Programma Bufalotta viene approvata dalla Giunta Capitolina, ferma restando la competenza dell'Assemblea Capitolina in ordine alle opere pubbliche da realizzare ed alla finalizzazione del contributo straordinario dovuto", e che "la relativa clausola sarà inserita quale condizione sospensiva nella Convenzione urbanistica da stipulare";
• l'iter di cui alla delibera in oggetto risulta attualmente sospeso in attesa che Roma Capitale si esprima pertanto in proposito;
• la Delibera di Giunta viene approvata ai sensi dell'art.1 della Legge Regionale 36/87 e che invece andando a modificare una convenzione urbanistica non ancora scaduta (perché prorogata al 2014) doveva essere approvata ai sensi dell'art.1bis in quanto la stessa risulta essere un piano attuativo già approvato;
• l'art.1bis della legge 36/87 prevede che sia competenza della Giunta Comunale il mutamento delle destinazioni d'uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani attuativi e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista dal programma, entro il limite massimo del 10 per cento perché tale mutamento non costituisce variante.
• la volumetria della funzione residenziale viene incrementata del 30% e che quindi una tale incidenza risulta essere una variante al piano e di conseguenza di competenza dell'Assemblea Capitolina.
• la volontà espressa dal Sindaco in sede di campagna elettorale e nel proprio programma è quella di “stoppare il consumo di suolo”.
TUTTO CIO’ PREMESSO
L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE
IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA
• ad annullare con procedimento immediato in via di autotutela la deliberazione di Giunta n. 127/2013 in oggetto;
• ad avviare l’iter per il relativo procedimento partecipativo, rendendo disponibile per la cittadinanza, le sue associazioni e comitati di quartiere, tutta la fondamentale documentazione, anche per quanto attiene gli studi trasportistici prodotti;
• Ad avviare una adeguata fase di valutazione ambientale strategica, in alcun modo derogabile;
• A concludere il procedimento con atto da assumersi da parte dell’Assemblea Capitolina, nel rispetto delle sue competenze.
Roma, 18 settembre 2013
I Consiglieri del Gruppo Capitolino “M5S” 

IL CDQ SALVIAMO TALENTI appoggia con forza l'iniziativa del Movimento 5 Stelle in COnsiglio Comunale, e lancia un appello a tutti i CDQ ed associazioni del Municipio III - ex IV, perchè venga ripresa la storica battaglia della DELIBERA BUFALOTTA !!!!

CDQ SALVIAMO TALENTI

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