mercoledì 23 aprile 2014

IMPORTANTE - NOVITA' GIURIDICA SULLA RETE: la Corte di Cassazione stabilisce ben precisi LIMITI alla possibilità di sottoporre a sequestro preventivo un blog per il suo contenuto e soprattutto per eventuali commenti !

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Sequestro preventivo di blog: la Cassazione ne precisa natura e limiti
Cassazione penale sez. V, sentenza 12.03.2014 n° 11895 (Michele Iaselli)
La Corte di Cassazione, V sez. penale,  nella sentenza in esame affronta un argomento già oggetto di vivaci dibattiti nel passato e cioè il sequestro di un sito internet ed in particolare di un blog.
La Suprema Corte, nel censurare il provvedimento di sequestro disposto dal GIP presso il Tribunale di Udine per la diffusione di gratuiti messaggi diffamatori, precisa alcuni importanti principi relativi sia all’esistenza dei presupposti fondamentali del sequestro quali il “fumus commissi delicti” ed il “periculum in mora” sia all’effettiva opportunità del provvedimento.
Innanzitutto sostiene la Corte che il giudice del riesame nel verificare i presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo di cui all'art. 321, co. 1, c.p.p., non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma, valutando il ''fumus commissi delicti'', deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, pur non occorrendo la sussistenza d'indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato.
Di conseguenza non è sufficiente, ai fini dell'individuazione del fumus commissi delicti, la mera "postulazione" da parte del Pubblico Ministero dell'esistenza del reato, perché il giudice del riesame, nella sua pronuncia, deve comunque rappresentare, in modo puntuale e coerente, le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare, nella motivazione del suo provvedimento, la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura del sequestro condotta ai suo esame e l'esistenza di un vincolo chiaro ed univoco tra la cosa ed il reato per cui si procede.
Anche il periculum in mora, che ai sensi dell'art. 321 c.p.p. legittima il sequestro preventivo deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, e presentare i caratteri della concretezza e della attualità; inoltre è necessario che il bene oggetto della misura abbia un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l'individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico.
Riguardo poi alla concreta possibilità del sequestro preventivo di un sito web, la Suprema Corte ha più volte affermato la piena compatibilità della misura cautelare con il bene immateriale (Cass. sez. VI, 28 giugno 2007, n. 30968; Cass., sez. V, 19 settembre 2011, n. 46504), non potendo negarsi che ad un sito internet possa attribuirsi una sua "fisicità", ovvero una dimensione materiale e concreta.
Secondo la Corte però è necessario tener conto della particolarità del sito sottoposto a sequestro in quanto lo stesso contiene un blog (letteralmente contrazione di web-log, ovvero "diario in rete"), tipico strumento del web 2.0 con il quale uno o più blogger  pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti multimediali, in forma testuale o in forma di post che vengono visualizzati in ordine cronologico, partendo dal più recente, in funzione del loro carattere di attualità. Indubbiamente in caso di sequestro di un blog, l'inibitoria che deriva a tutti gli utenti della rete all'accesso ai contenuti del sito è in grado di alterare la natura e la funzione del sequestro preventivo, perché impedisce al blogger la possibilità di esprimersi.
In tale ipotesi la misura cautelare non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero che ha dignità pari a quello della libertà individuale e che trova la sua copertura non solo nell'art. 21 della Costituzione, ma anche - in ambito sovranazionale - nell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché nell'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Nel caso di specie il sito internet è stato oggetto di sequestro solo perché adoperato per commettere diffamazioni (nemmeno da parte dell'indagato, ma di terze persone), ma non vi è alcun elemento da cui desumere una potenzialità offensiva del sito in sé, e quindi l'attualità e concretezza del periculum in mora.
Per approfondimenti:
(Altalex, 3 aprile 2014. Nota di Michele Iaselli)

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